Decreto MIlleprorogheLa Camera dei Deputati ha licenziato il disegno di legge di conversione del DL 244/2016 meglio noto come Decreto Milleproroghe.

Tra le novità di maggior rilievo nel testo, approvato pochi giorni prima anche dal Senato, segnaliamo:

  • la proroga a tutto il 2017 della norma volta a prevedere una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi;
  • la proroga al 30 aprile 2017 del termine per l’esercizio dell’opzione, relativamente alla facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo;
  • il differimento al 1° gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio. Le norme oggetto del differimento riguardano:
    – l’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni;
    – l’obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni;
  • il differimento al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro;
  • la proroga al 12 ottobre 2017 del termine di decorrenza dell’obbligo – a carico del datore di lavoro e del dirigente – della comunicazione in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
  • la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non sia ancora effettivo l’adeguamento antincendio previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell’interno 16 luglio 2014;
  • la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture alberghiere aventi determinate caratteristiche;
  • la proroga al 7 ottobre 2017 del termine per la presentazione dell’istanza preliminare che alcuni soggetti sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché per la presentazione dell’istanza per il certificato antincendio per le attività di cui all’Allegato I del DPR 151/2011;
  • la proroga al 30 aprile 2017, per gli enti locali, del termine per poter deliberare il nuovo piano di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis Dlgs 267/2000;
  • la proroga al 31 marzo 2017 del termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • la proroga al 31 dicembre 2017 dell’obbligo regionale di delimitare i distretti turistici volti a riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale;
  • la proroga al 31 dicembre 2017 degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea;
  • la modifica del comma 2 dell’articolo 17 del Dlgs 122/2005 sulle disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. Al riguardo, viene, in particolare, esteso da 15 a 25 anni il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dalla legge;
  • la modifica dell’art. 4, comma 4, del Dl 193/2016, secondo cui, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale. In particolare, il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, rimangono ferme le scadenze trimestrali previste dalla norma vigente;
  • la proroga all’anno 2018, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa da corrispondere nell’anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito dalla normativa precedente;
  • al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, viene stabilito che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro il termine prorogato del 31 dicembre 2017;
  • la proroga al 31 dicembre 2017 della sospensione delle rate dei mutui per i soggetti che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, e abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014;
  • il riconoscimento dei contributi ai Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in provincia dell’Aquila e ad altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 (lettera b); e ai Comuni colpiti dal sisma del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza;
  • l’estensione dal 2015 al 2019 dell’esenzione delle imposte di cui al comma 5 dell’art. 12 del DL 78/2015 nelle zone franche urbane Emilia;
  • viene modificata una norma transitoria in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il 2014, stabilendo che le operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei corrisposti nell’anno 2015, non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015 ma in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2017. Viene, altresì, prorogata fino al 30 giugno 2017 l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all’articolo 15 del Dlgs 22/2015 per gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017;
  • viene introdotta una proroga in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014. Viene stabilito che la proroga degli incentivi, fissata al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017;
  • viene stabilito che, nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra Stato e RFI al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell’iter di approvazione previsto dall’art. 1 della L 238/1993 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017;
  • introduzione di due proroghe sul riconoscimento della quota assegnata dal CIPE a interventi urgenti e immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti. In particolare, viene stabilito che in caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro 36 mesi (e non più 12) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, il finanziamento è revocato e che in caso di mancato affidamento dei lavori entro 24 mesi (e non più 6) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato;
  • introduzione di alcune modifiche all’art. 1 del disegno di legge di conversione. Al riguardo, in particolare:
    – viene prorogato da 6 a 12 mesi – dalla data di entrata in vigore della Legge 150/2016 – il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi per la riforma della normativa in materia;
    – viene prorogato da 12 a 18 mesi il termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 89/2014 riguardante la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo relativo al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa;
    – viene prorogato da 12 a 18 mesi il termine di cui all’art. 4 del D. Lgs. 93/2016 entro cui adottare il regolamento che individua gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato.