contributo di costruzioneSe gli interventi di ricostruzione di fabbricati crollati sono realizzati nel rispetto del volume, della sagoma e del sedime originali non sono soggetti né a permessi né a contributi, perché non hanno alcuna incidenza sul territorio sia sotto il profilo della trasformazione dell’area, sia in termini di aggravio del carico urbanistico della zona.
È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza della sezione IV, 30 maggio 2017, n. 2567.

La pronuncia risolve una controversia sorta fra comune e privato relativa alla esenzione dal contributo di costruzione di un intervento di ricostruzione di un immobile a destinazione produttiva crollato a seguito di un incendio, per il quale era stata richiesto e rilasciato apposito permesso di costruire. Il privato aveva chiesto l’esenzione facendo valere l’art. 17, comma 3, lettera d) Dpr 380/2001, meglio noto come Testo Unico Edilizia, che parla di “interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in seguito di pubbliche calamità”.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che:

  • l’incendio in questo caso non rappresenta una pubblica calamità, in quanto per dimensioni caratteristiche ed entità non si è configurato come un evento eccezionale, dannoso o pericoloso per la collettività;
  • l’intervento, al di là del titolo rilasciato, è comunque esente dal contributo di costruzione poiché si è in presenza di opere volte a ripristinare un immobile crollato con la consistenza preesistente, il che configura una ristrutturazione edilizia e non una nuova costruzione soggetta a contributo di costruzione.

Il Consiglio di Stato ha ricordato anche che a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Legge 69/2013, è possibile individuare tre tipologie di ristrutturazione edilizia e cioè:

  1. ristrutturazione conservativa, non comportante la demolizione del fabbricato e volta al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, all’eliminazione, alla modifica e all’inserimento di nuovi elementi e impianti, ecc.
  2. ristrutturazione sostitutiva, caratterizzata da demolizione e ricostruzione dell’immobile con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie all’adeguamento alla normativa antisismica
  3. edilizia ricostruttiva, volta al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.