Cassazione su benefici prima casaIl proprietario di un immobile acquistato con i benefici prima casa anche in regime di comunione legale non può usufruire nuovamente della stessa agevolazione per l’acquisto di un altro immobile, non avendo peso alcuno l’inidoneità dell’immobile a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia.
Questo il principio giuridico affermato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 13 giugno 2017, n. 14740, che ha respinto il ricorso avanzato da un contribente negando i benefici prima casa (IVA al 4% o registro al 2%).

La questione prende le mosse da un avviso di liquidazione con la quale l’Amministrazione finanziaria ha revocato l’aliquota IVA agevolata del 4% applicata all’acquisto di un’abitazione non di lusso da impresa, riprendendo a tassazione l’imposta nella misura ordinaria.
In particolare, l’Amministrazione disconosceva l’applicabilità dell’aliquota ridotta in quanto il contribuente possedeva già un immobile, acquistato diversi anni prima in comproprietà con il fratello, rispetto al quale aveva usufruito della medesima agevolazione.

Contro tale avviso, il contribuente ha proposto ricorso, sostenendo il diritto a godere dei suddetti benefici per l’acquisto della nuova abitazione, poiché quella già posseduta in comproprietà era “inidonea a soddisfare i concreti bisogni abitativi del contribuente, a causa delle ridotte dimensioni”.

Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte, affermando che “il proprietario di un immobile agevolato non può nuovamente usufruire della medesima agevolazione per l’acquisto di un altro immobile, non rilevando, inoltre, la soggettiva e concreta idoneità abitativa dell’immobile già posseduto”.

In merito, i giudici sono partiti dal dettato normativo della nota II-bis, dell’art. 1, Prima parte, della Tariffa Allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (…) devono ricorrere le seguenti condizioni:

  1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza (…) La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
  2. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (…)”.

Pertanto, alla luce della norma in esame, i giudici hanno negato l’applicabilità dei benefici prima casa al nuovo acquisto, in quanto il contribuente aveva già usufruito della disciplina di favore