TAR Toscana su frazionamentoLe definizioni degli interventi previsti dalla legge statale, come espressamente previsto dal Dpr 380/2001, prevalgono sulle definizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
È applicando questo principio che la Sezione III del TAR Toscana, con sentenza 13 marzo 2017, n.386, ha accolto il ricorso contro un provvedimento comunale di divieto per l’esecuzione di un intervento di frazionamento di un’unità immobiliare ricadente in zona agricola.

Come è noto, la Legge 164/2014 di conversione del cosiddetto Decreto Sblocca Cantieri ha modificato la definizione contenuta nell’articolo 3, comma 1 lettera b) del Dpr 380/2001 relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, includendo nell’ambito degli stessi anche quelli consistenti nel “frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superficie delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.

La Legge della Toscana 65/2014 stabilisce che le modifiche introdotte alle categorie di intervento edilizio “non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti”, rilevando solo “al fine dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi”.

In base a tale disposizione regionale e sul presupposto che una norma contenuta nelle norme tecniche del regolamento urbanistico del Comune (art. 60 delle NTA del RU) non consente espressamente in quella determinata zona (agricola) gli interventi di frazionamento, l’amministrazione aveva inibito l’intervento richiesto con SCIA nonostante la possibilità prevista dalle medesime norme locali di poter eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria.

Per il TAR, ogni qual volta le norme comunali operano un rinvio alle diverse categorie di intervento edilizie (es. manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, ecc.) queste sono automaticamente integrate con tutte le modifiche apportate nel tempo a livello statale.
Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, la “classificazione degli interventi edilizi costituisce disciplina di principio che spetta allo Stato e si impone sia sulla legislazione regionale che sulle previsioni degli strumenti urbanistici difformi”.