Proposte ANCE alla manovra correttiva 2017L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili è tornata a evidenziare, nelle sedi parlamentari competenti, la propria posizione sulla cosiddetta Manovrina, come è altrimenti noto il disegno di legge di conversione del Decreto 50/2017 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

RIMBORSO DEI CREDITI IVA

Con riferimento alla norma del testo che proroga e amplia l’ambito applicativo dello split payment, viene proposto di adottare un modello di dichiarazione IVA mensile sulla falsariga di quello trimestrale, che consenta l’istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le modalità operative e i termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La vigenza temporanea dello split era giustificata dall’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, elemento di per sé sufficiente a contrastare l’evasione IVA. Con l’entrata in vigore della norma, però, l’IVA non sarà più corrisposta alle imprese e questo non solo nei rapporti con le PA, ma anche in quelli con le società a partecipazione statale e locale. Il che comporterà alle imprese che si occupano di lavori pubblici un incremento esponenziale del credito IVA. Diventa sempre più urgente, dunque, risolvere il problema del credito IVA, rendendo immediato o quasi il rimborso per il quale sono oggi necessari sei mesi o più.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

La detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (fino a un massimo di 96mila euro) è stata introdotta dal DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013.

L’ANCE evidenzia la necessità di estendere questo incentivo agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente – eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Con tale misura si riconoscerebbe agli acquirenti delle singole unità immobiliari una detrazione pari all’85% del prezzo di vendita o, in alternativa, la facoltà di optare per la cessione del credito di imposta alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Si sottolinea la necessità di modificare l’art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003, portando da due anni a uno dalla fine dei lavori oggetto dell’appalto o del subappalto il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore. La responsabilità solidale, infatti, rappresenta un impegno oneroso per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta diligenza.
La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, soprattutto per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, può facilmente sfuggire alla sfera di controllo del committente appaltatore, che ad oggi non può far leva su alcun meccanismo di esimente.

In materia, l’ANCE propone inoltre di introdurre una norma che liberi dagli effetti gravosi della responsabilità solidale chi ha diligentemente adempiuto in luogo del coobbligato inadempiente. Nel caso, infatti, in cui il committente/appaltatore paghi i lavoratori impiegati nell’appalto e gli Istituti, attraverso il versamento delle retribuzioni e/o dei contributi non versati dal diretto datore di lavoro, dovrebbe essere sancita, in alternativa all’azione di regresso, la facoltà di compensare tali somme con il valore dei debiti contrattuali esistenti nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti.
Diversamente, il coobbligato vedrebbe duplicarsi il suo onere: oltre a dover rispondere in solido in luogo del proprio coobbligato inadempiente, dovrebbe anche far fronte al pagamento del debito contrattuale sotteso al contratto di appalto e/o subappalto.
Tale compensazione dovrebbe essere fatta valere anche in sede di eventuale fallimento del coobbligato, laddove il curatore fallimentare richiedesse il pagamento dei debiti contrattuali al committente/appaltatore che abbia adempiuto ai propri obblighi di responsabile in solido.

APE SOCIALE

L’ANCE evidenzia l’opportunità di intervenire sulla norma introdotta all’art. 1, c. 179, lett. d) della Legge di Bilancio 2017 in materia di Ape Sociale. Tale disposizione prevede in via sperimentale il riconoscimento di un’indennità per determinate categorie di lavoratori, meccanismo che scatta al compimento dei 63 anni per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Sono interessati i lavoratori che, al momento della decorrenza dell’indennità, svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività il cui impegno rende “particolarmente difficoltoso e rischioso” il loro svolgimento continuativo e che siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni: Sono compresi, in tra cui gli operai delle imprese edili.

Gli operai delle imprese edili sono doverosamente compresi. L’ANCE rileva tuttavia che rispetto ad altre categorie produttive, il settore edile si contraddistingue per la natura particolarmente usurante delle attività che accompagnano l’intero ciclo di vita lavorativo dell’operaio, con eventi infortunistici che, seppure in costante diminuzione, continuano a inserire tale settore nel novero di quelli più a rischio.
L’accumulo di una media di 26-28 anni di contributi, inoltre, non consente un agevole raggiungimento della soglia prevista dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità tipica del settore. Appare quindi necessario, ridurre la durata minima della contribuzione per accedere al nuovo istituto da 36 a 30 anni.

CIGO

Viene richiesta la modifica della normativa relativa alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO al fine di equiparare i criteri di conteggio tra i diversi settori produttivi, prevedendo, in particolare, che gli interventi causati da situazioni non evitabili come gli eventi meteo in edilizia, non siano computati nel calcolo delle 52 settimane nel biennio (limite massimo di utilizzo della CIGO in un biennio).
Tale soluzione giustificherebbe peraltro il versamento alla Gestione Cig edile, istituita dall’INPS, di un’aliquota contributiva di finanziamento, attualmente pari al 4,70%, ben più alta rispetto agli altri settori dell’industria in genere, per i quali le aliquote sono pari all’1,70% e al 2%.

La modifica proposta, nello specifico, è volta a eliminare le criticità emerse a seguito della pubblicazione della circolare INPS del 1° agosto 2016, n. 139 che, ai fini di imputare la CIGO per evento meteo al cantiere, ha stabilito i requisiti che quest’ultimo deve possedere per essere qualificato unità produttiva autonoma, ovvero essere in esecuzione di un contratto di appalto che abbia ad oggetto lavori con una durata minima di almeno un mese. Tale orientamento appare restrittivo e in contrasto con l’interpretazione che lo stesso INPS ha sempre fornito rispetto alle causali riconducibili alle intemperie stagionali, una delle principali cause di sospensione o riduzione di attività nel settore edile.