accatastamentoDecisivo l’accatastamento dei fabbricati ai fini fiscali. I fabbricati, infatti, sono soggetti al pagamento di Ici, Imu e Tasi dal momento in cui risultano iscritti in catasto, nonostante la legge per quelli di nuova costruzione fissi come criteri alternativi per l’assoggettamento a imposizione o l’ultimazione dei lavori o l‘utilizzazione. Si tratta, però, di criteri che assumono rilievo solo nel caso in cui l’edificio di nuova costruzione non sia ancora iscritto in catasto. A decretarlo è la Cassazione, con la sentenza 26054 del 16 dicembre 2016.
Non solo. La Cassazione ha anche stabilito che per ottenere la riduzione delle imposte per i fabbricati inagibili o inabitabili non rileva il mancato rilascio del certificato di abitabilità, richiesto solo per certificarne i requisiti igienico-sanitari, ma conta l’impossibilità di utilizzo per la condizione di degrado.

I giudici di legittimità hanno spiegato che, ai fini dell’assoggettabilità a imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo previsto dalla normativa Ici, che si applica anche a Imu e Tasi, «della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta».
L’inagibilità, che consente la riduzione d’imposta, è invece correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell’immobile e, secondo la Cassazione, non va intesa come qualità giuridica superabile con il rilascio del certificato di agibilità. Quest’ultimo, del resto, non attesta l’agibilità, «ma la sola idoneità igienico-sanitaria del manufatto atta a consentirne l’uso».

Ex lege per i fabbricati iscritti in catasto il valore dell’immobile si ottiene facendo riferimento all’ammontare delle rendite vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione. La rendita è solo il parametro per la determinazione della base imponibile.
È quindi discutibile l’interpretazione della Suprema Corte che identifica nell’iscrizione in catasto il presupposto impositivo, considerato che l’articolo 2 del decreto legislativo 504/1992 fissa letteralmente il presupposto per il pagamento delle imposte locali nella ultimazione dei lavori del fabbricato o nel suo utilizzo, qualora preceda l’ultimazione.

Condivisibile, invece, è la tesi sullo stato d’inagibilità dell’immobile che consente la riduzione del 50% del tributo dovuto, che nulla ha a che fare con il rilascio del certificato di abitabilità. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertato dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva.
Le condizioni per ottenere la riduzione alla metà della base imponibile per Imu e Tasi non possono più essere disciplinate dai comuni, i quali non hanno la facoltà di fissare, con regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Fonte: Italia Oggi