Responsabilità Solidale negli AppaltiCon Sentenza n. 254 del 6 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in tema di responsabilità solidale negli appalti.

La questione di legittimità costituzionale rimessa dalla Corte di Appello di Venezia si fondava sull’assunto che, poiché il comma 2 dell’art. 29 non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti di appalto e subappalto e, pertanto, non è possibile operare un’estensione del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura, si configurerebbe una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ribalta tale orientamento, dichiarando non fondata tale questione di legittimità e stabilendo, invece, l’applicazione estensiva di detto articolo.

La sentenza parte dall’analisi della nota questione giurisprudenziale circa la configurazione giuridica del contratto di fornitura e, in particolare, circa l’autonomia o meno del contratto di fornitura rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 del Codice Civile.
Senza entrare nel merito del dibattito giurisprudenziale su tale distinzione, che interessa l’ambito della normativa degli appalti, merita sottolineare, ai fini giuslavoristici, l’orientamento emerso dalla sentenza in oggetto in merito alla responsabilità solidale.
La Corte Costituzionale, infatti, sostiene che, al di là dell’orientamento seguito quanto all’assimilazione o meno della subfornitura al contratto di appalto, è possibile operare l’estensione della responsabilità del committente/appaltatore ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore.

Il Giudice costituzionale ritiene, peraltro, di poter superare l’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe a una sua applicazione estensiva in favore di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore, ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento. L’eccezionalità della responsabilità del committente, infatti, è tale esclusivamente rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile, ma non lo è più se riferita all’ambito dei rapporti di subfornitura.

Ciò in quanto l’introduzione della norma sulla responsabilità solidale non giustifica una esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento. Diversamente, si aprirebbero contrasti con l’art. 3 della Costituzione.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, la norma enunciata va correttamente interpretata nel senso che il committente/appaltatore è obbligato in solido (anche) con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari quindi di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore.