Cumulabilità Sismabonus ed EcobonusSismabonus ed Ecobonus: la cumulabilità del primo con la detrazione per la riqualificazione energetica – il cosiddetto Ecobonus – è ammessa quando, sul medesimo edificio, sono realizzati contestualmente interventi antisismici e di efficienza energetica.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, che ha confermato inoltre il principio per il quale l’intervento di categoria superiore (Sismabonus e ristrutturazione edilizia, per esempio) assorbe quelli di categoria inferiore (manutenzione ordinaria).
L’Agenzia, con questo pronunciamento, ha ribadito quanto già anticipato nella risposta a una richiesta di chiarimenti indirizzata alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

Come noto, il Sismabonus è disciplinato dall’art. 16 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge n.90/2013. Tale articolo prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute – dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro – per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo.

In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:

  • 50%per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica
  • 70%se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe
  • 80%se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi

Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo anziché 5, nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto a una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013) ha negato tale possibilità, chiarendo che il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80%, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “base” per i medesimi interventi antisismici, da ripartire in 10 anni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR.

SISMABONUS E SPESE DI MANUTENZIONE
Altro aspetto su cui si è espressa l’Agenzia è se, anche nell’ambito del Sismabonus possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.
L’Amministrazione finanziaria conferma tale orientamento, ribadendo il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati”.
In sostanza, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se questi ultimi sono necessari e funzionali al completamento dell’opera stessa.

LIMITE DI SPESA AGEVOLABILE
L’Agenzia, infine, ha definito anche il comportamento da assumere circa il calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, nell’ipotesi in cui sullo stesso edificio siano effettuati interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e comprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del Sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall’art. 16-bis del TUIR il plafond di 96.000 euro è complessivo.
Diversamente, nelle ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici e di manutenzione, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un  plafond di spesa distinto e autonomo.
Nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.
Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi abilitati da un provvedimento urbanistico autonomo.