ConsorzioGST_Recupero_Sottotetti_ConsultaLa tutela paesaggistica prevista dalla legislazione statale – e ad essa riservata in via esclusiva – costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, compresa quella sul recupero abitativo dei sottotetti esistenti.
È quanto ha ribadito la Corte Costituzionale con la sentenza n.11 del 29 gennaio 2016, che ha dichiarato illegittimo l’art.6 della LR Campania 15/2000 nella parte in cui permette agli interventi di recupero dei sottotetti di derogare le prescrizioni dei piani paesaggistici.

La Consulta ha ricordato che, in base all’art.145 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”, le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici e immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi in essi eventualmente contenute.
Il Codice, dunque, definisce con efficacia vincolante anche per le Regioni i rapporti fra le prescrizioni del piano paesaggistico e quelle di carattere urbanistico-edilizio, sia quelle contenute in un atto di pianificazione, sia quelle espresse in atti autorizzativi puntuali come il permesso di costruire: prevalgono sempre le prime.