contributo ANACIl versamento tardivo del contributo ANAC non implica l’esclusione dalla gara purché il requisito sostanziale della registrazione ai servizi informatici per il successivo rilascio del PassOe – producibile anche in corso di gara – sia tempestivo rispetto ai termini di gara.

Lo ha affermato la Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 6 novembre 2017, n. 11031 che ha accolto il ricorso presentato dall’impresa aggiudicataria di un appalto poi esclusa per avere prodotto tardivamente il versamento del contributo previsto dall’ANAC per la partecipazione alla gara.
In particolare, la ditta ricorrente aveva presentato il PassOe e la S.A., verificato il mancato versamento, aveva richiesto copia dell’attestazione, senza alcuna altra precisazione, con la conseguenza che la ricorrente ha ritenuto che ciò estendesse la possibilità di sanatoria non solo alla produzione di un versamento già effettuato, ma anche al versamento stesso, pur se tardivo.

Il TAR ha evidenziato come mentre prima del decreto legislativo n. 50/2016 l’orientamento fosse che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisca, ex se, requisito di partecipazione e la sua mancanza causa di esclusione, indipendentemente se tale adempimento sia previsto o meno nel bando di gara, con il nuovo Codice degli Appalti e le norme Europee (Direttive 23, 24 e 25/2014), nel rapporto sempre esistente in materia di contratti pubblici fra principio di massima partecipazione e di par condicio è ormai il primo a essere considerato prevalente. Alla luce di quanto previsto dall’art. 83 del decreto legislativo n.50/2016, è consentita la sanatoria degli elementi formali.

Nel caso di specie la ditta ricorrente aveva presentato il PassOe e la resistente S.A., verificato il mancato versamento, aveva richiesto copia dell’attestazione, senza alcuna altra precisazione, sicché a ragione la ricorrente riteneva che ciò estendesse la possibilità di sanatoria non solo alla produzione di un versamento già effettuato, ma anche al versamento stesso, pur se tardivo. Inoltre, l’invito a fornire l’attestazione dell’avvenuto pagamento, formulato in sede di gara dal RUP al rappresentante dell’impresa, va qualificato come invito alla regolarizzazione de qua, a prescindere dal momento in cui essa sia effettuata.