Guida ANCE 2017 Ristrutturazioni EdlizieLa nuova guida Ristrutturazioni edilizie aggiornata allo scorso settembre è disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il documento riepiloga le misure sulle detrazioni IRPEF previste dalla legge di Bilancio 2017 e fornisce indicazioni sulle novità previste per gli interventi di adeguamento antisismico introdotte dal DL 50/2017, la cosiddetta Manovra Correttiva.

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni, che continuerà ad applicarsi nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 entro il limite massimo di 96mila euro.
La proroga a tutto il 2017 riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni che fanno parte di edifici interamente ristrutturati da imprese. Detrazione applicabile sul 25% del prezzo d’acquisto sempre entro un massimo di 96mila euro.
Per usufruire di tale agevolazione, i trasferimenti delle singole unità immobiliari devono essere attuati dall’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione entro 18 mesi dalla loro ultimazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in proposito che è possibile accedere alla detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori. L’acquirente, tuttavia, potrà godere dei previsti benefici solo a partire dal periodo d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato risultino effettivamente conclusi.

Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, ricordiamo la disciplina del nuovo Sismabonus, che proroga per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute – fino a un ammontare massimo di 96mila euro – per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova formulazione, applicabile agli interventi posti in essere dal 1° gennaio 2017, prevede:

  • la rimodulazione della percentuale di detrazione;
  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle abitazioni principali e l’estensione anche alla zona sismica 3;
  • la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di ripartizione della detrazione.

In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:

  • 50% per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti strutturali;
  • 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe;
  • 75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe;
  • 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi;
  • 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.

L’ammontare delle spese agevolate non può in ogni caso superare i 96mila euro per unità immobiliare.

Anche per quanto riguarda i lavori antisismici su parti comuni condominiali, la Guida conferma le novità introdotte dalla legge 232/2016 e, in particolare, la possibilità di cedere la detrazione spettante ad ogni condomino sotto forma di credito d’imposta alle imprese esecutrici o a soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Con riferimento alle misure antisismiche, la Guida approfondisce inoltre la nuova disciplina che estende l’agevolazione del Sismabonus agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione. Anche con variazione volumetrica.

In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, è prevista l’applicazione della detrazione del 75%, ovvero dell’85% in capo all’acquirente, da recuperare in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi.
In tal caso, essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall’impresa, la detrazione è correlata al prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo di 96mila euro (detrazione massima pari a € 81.600, da recuperare in 5 anni per un importo annuale di € 16.320).

L’Agenzia delle Entrate conferma al riguardo che:

  • le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006;
  • gli interventi di ricostruzione dell’edificio, ove le norme urbanistiche lo consentano, possono determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente;
  • i lavori devono essere eseguiti dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice che provvede, entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successiva rivendita.